Sito Ufficiale A.S.D. Reggiana Calcio a 5

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BiTecnology Reggiana sconfitta a tavolino contro il Forlì

 

GARA DEL 13/2/2010: CALCIO A CINQUE FORLI’ – REGGIANA CALCIO A 5

 

Reclamo preposto dalla società CALCIO A CINQUE FORLI avverso l'esito della gara CALCIO A CINQUE FORLI’ – REGGIANA CALCIO A 5

 

Con il gravame in esame la società Calcio a Cinque Forlì chiede che in danno della società Reggiana Calcio A 5 sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, co.5,lettera a) del C.G.S. per aver impiegato ,in posizione irregolare di tesseramento il calciatore Rech Tonello Josimar.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dagli accertamenti esperiti presso il competente Ufficio Tesseramenti, il nominato in questione risulta tesserato presso la società convenuta a decorrere dal 4.2.2010.

In virtù delle disposizioni di cui al C.U.n.1 del 3.7.2009, possono partecipare alla corrente stagione sportiva tutti i calciatori tesserati alla data del 3 febbraio 2010, con decorrenza del tesseramento precedente al 4 febbraio 2010.

Ne consegue che, decorrendo il tesseramento del calciatore Rech Tonello Josimar, dal 4.2.2010, lo stesso potrà essere impiegato solo a partire dalla stagione sportiva 2010-2011.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt.17,29,33,38 del C.G.S. ed il C.U. n.1 del 03.07.2009, il Giudice Sportivo decide:

a) di accogliere il ricorso comminando alla società Reggiana Calcio A 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;

b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente reclamo.

 

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